Il consenso informato Una pratica fondamentale
Il consenso informato è il presupposto per la legittimità dell’attività medica. Infatti, vige il principio per il quale nessuno può essere sottoposto a trattamenti medici contro la sua volontà (art. 32 della Costituzione).
Questa regola, di rango costituzionale, è poi confermata a livello internazionale dalla Convenzione di Oviedo del 1997 che è stata ratificata dall’Italia con la Legge n. 145 del 28 marzo 2001 che stabilisce alcuni principi.
Costituisce un imprescindibile dovere di operare per l’interesse globale della persona e, la liceità di qualsiasi atto sanitario deriva dal consenso dell’avente diritto.
Il consenso, per essere valido, deve avere alcune caratteristiche:
- ogni intervento o terapia, invasivo o no, necessita dell’assenso dell’interessato che deve essere informato;
- l’assenso deve essere consapevole, ovvero deve essere preceduto da una adeguata informativariguardo alle caratteristiche, ai rischi e alle finalità dell’intervento.
Infine, anche qualora il consenso sia stato concesso, il paziente è sempre libero di ritirarlo in qualsiasi momento; - deve essere valido, ovvero espresso con comprensione e cognizione;
- non deve essere ottenuto con imposizione e costrizione deve, cioè, essere ottenuto liberamente e consapevolmente da tutti i soggetti capaci di intendere e volere;
- le informazioni che vengono trasmesse devono essere inequivocabili ovvero devono lasciar poco spazio all’interpretazione
Sebbene non ci sia una regola normativa precisa rispetto alla sua forma, è preferibile che il consenso sia manifestato in forma scritta, questo agevola la struttura sanitaria nel momento in cui viene in discussione l’esistenza del consenso medesimo e occorre fornire la prova che il paziente si sia sottoposto volontariamente al trattamento.
In particolare, in caso di urgenza (cioè nelle situazioni in cui si è in presenza di un soggetto che non è in grado di formulare l’assenso e che è in pericolo imminente per la sua salute) il medico è tenuto ad intervenire e la sua attività è pienamente legittima, giacché sia il codice civile, sia il codice penale garantiscono i sanitari che intervengono in caso di necessità e urgenza, cioè per salvare una persona da
un rischio grave e imminente per la sua salute.
Il paziente e’ l’unico soggetto a poter decidere interventi estranei al proprio corpo, sulla base dei diritti alla vita, all’integrità fisica, alla sicurezza della propria persona, alla libertà personale. Sono esclusi i portatori di deficit cognitivi e le persone dichiarate non in grado di intendere e volere da un medico legale.
Ma chi può esprimere il parere e il consenso informato?
Il diretto interessato è l’unica persona in grado di esprimerlo. In vece sua, in caso di dichiarazione di incapacità di intendere e volere, è il tutore legale o, in sua assenza, il giudice tutelare. I parenti stretti, anche quelli di primo grado, non sono tenuti a dare nessun tipo di consenso, a meno che non si tratti di minori, ai quali i genitori sono tenuti a rispondere. Per gli anziani con problemi di incapacità di intendere e volere possono esprimere il consenso le figure che abbiamo sopra menzionato.
N.N A&V