Tre figure importanti a difesa dei più deboli: l’amministratore di sostegno, il tutore e il curatore

Al momento della nascita acquisiamo la capacità giuridica (art. 1 codice civile), ovvero l’idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti ed obblighi. Ogni persona fisica quindi possiede tale capacità per il solo fatto di esistere, a prescindere dalla durata della sua esistenza.
(“Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica (…)”  Art. 22 della Costituzione).

Diverso è il discorso della capacità di agire ovvero l’idoneità del soggetto ad esercitare i diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare (art. 2 c.c.). Ad esempio, un bambino potrà ricevere in donazione dal nonno un appartamento, divenendo così titolare del diritto di proprietà, ma non potrà esercitarlo in concreto fino al momento del raggiungimento della maggiore età.

La capacità di agire, a differenza della capacità giuridica, può subire delle limitazioni (interdizione e inabilitazione) a partire dai seguenti fattori:

  • L’età:  è privo della capacità giuridica di agire il minorenne, eccetto alcuni casi espressamente previsti dalla legge in cui una pur limitata capacità gli viene riconosciuta. La legge non fissa un termine massimo entro cui esercitare la capacità di agire. L’età avanzata non esclude di per sè l’attitudine a provvedere ai propri interessi anche se in presenza di alcune patologie (es: le demenze) questa rappresenta un motivo di interdizione;
  • L’infermità: di fronte a determinate circostanze riferite a condizioni di salute mentale e/o fisica limitative della capacità di agire del soggetto;
  • La prodigalità: essa è motivo di limitazioni solo quando determini gravi pregiudizi economici al patrimonio personale e familiare; l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti (quando siano tali da alterare la sfera psichica del soggetto) e le minorazioni fisiche quali il sordomutismo o la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia (quando tali menomazioni non siano state attenuate da un’idonea educazione), sono causa di inabilitazione.tutore

In tutte queste circostanze, in particolar modo quando gli anziani vanno incontro a gravi perdite di memoria o di demenza, il legislatore ha previsto gli istituti dell’inabilitazione, dell’interdizione e dell’amministrazione di sostegno, che hanno lo scopo di tutelare ogni persona che non sia in grado di curare i propri interessi. E’ bene evidenziare che, attualmente, in assenza di applicazione degli istituti di cui sopra, nemmeno i parenti più prossimi (coniugi, figli, genitori, ecc.) possono rappresentare una persona incapace per quanto concerne la tutela della loro salute (detta procura non può essere rilasciata neppure con atto notarile).

Se un soggetto perde la capacità di agire, in base al nostro ordinamento, perde la capacità di compiere atti giuridici validi (vendere, comprare, fare procure, firmare cambiali ecc), diventa quindi necessario avviare le pratiche per uno dei tre istituti descritti precedentemente.

Se un soggetto maggiorenne è totalmente incapace di intendere e di volere, il nostro ordinamento prevede che debba essere interdetto (anche nell’ultimo anno prima del compimento della maggiore età).

Se un soggetto maggiorenne è parzialmente incapace di intendere e di volere il nostro ordinamento prevede che possa essere inabilitato (artt. 415 c.c. e 416 c.c). Vediamo per sommi capi in cosa consistono questi istituti. Competente per la procedura è allo stato il Tribunale Ordinario, in composizione collegiale, che ha sede presso il circondario previsto dalla legge.

La nomina in via definitiva del tutore dell’interdetto o del curatore dell’inabilitato verrà effettuata, solo dopo la pronuncia della sentenza che conclude il procedimento, dal Giudice Tutelare.

Interdire significa che l’incapace maggiorenne (ed anche nell’ultimo anno della sua minore età), previa dichiarazione del Tribunale della sua incapacità ossia previa dichiarazione d’interdizione, ritorna allo stato giuridico del minorenne. Il Tribunale accerta la sua incapacità e nomina un rappresentante legale ossia un tutore.

Il tutore è preferibilmente la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà, ciò può avvenire per testamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o se ostano gravi motivi, la scelta può cadere sul coniuge, gli ascendenti o altri prossimi parenti o affini. In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta. Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell’incapace, può essere investita della tutela l’amministrazione locale o un ente di assistenza che poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l’attività di rappresentanza o assistenza. Il compito del tutore è curare e proteggere l’interdetto, rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione. Deve provvedere inoltre all’amministrazione del patrimonio dell’interdetto. Rientra in particolare tra i compiti del tutore occuparsi del benessere psicofisico dell’incapace, promuovendo quanto più possibile il suo sviluppo. Il tutore non può, peraltro, sostituirsi all’interdetto nei cosiddetti atti personalissimi (fare testamento, contrarre matrimonio, effettuare donazioni), che sono quindi preclusi all’incapace. Il vantaggio immediato è che il tutore rappresenta legalmente l’interdetto per cui nei casi di cui sopra, se l’interdetto deve vendere un bene immobile (esattamente come capita al genitore per il figlio minorenne), il tutore, previa autorizzazione del Giudice, potrà manifestare validamente il consenso davanti al notaio in nome e per conto dell’interdetto ed ugualmente potrà validamente manifestare il consenso per un intervento medico ed ancora, nel caso in cui si debba annullare un negozio giuridico compiuto da un incapace, la prova della sua incapacità sarà semplicissima essendoci una sentenza di interdizione.

Il legislatore prevede che chi è parzialmente incapace possa essere inabilitato. L’inabilitato, previa dichiarazione del Tribunale della sua parziale incapacità, diversamente dall’interdetto, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, mentre deve essere affiancato dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione e necessita sempre per questi ultimi, dell’autorizzazione del giudice tutelare. Il curatore non è rappresentante legale ma deve firmare gli atti di straordinaria amministrazione insieme all’inabilitato valutando l’opportunità degli stessi preventivamente con il giudice. L’atto senza la firma del curatore è annullabile. Viene scelto con gli stessi criteri del tutore ed è nominato anch’egli dal Giudice Tutelare.  Suo compito è quello di assistere l’inabilitato negli atti di riscossione dei capitali ed in quelli di straordinaria amministrazione. La differenza più saliente rispetto alla funzione del tutore è che il curatore non rappresenta l’incapace e non si sostituisce allo stesso, ma lo assiste. Il tutore ed il curatore assumono le loro funzioni solo dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l’ufficio con fedeltà e diligenza. Con la Legge 9 gennaio 2004, n. 6viene introdotta la figura dell’amministratore di sostegno. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. La richiesta di un amministratore di sostegno può essere avanzata dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal Pubblico ministero. Particolare importante: i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento concernente l’amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare al giudice tutelare relativa istanza. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

 N.N.  AeV

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